Deferiti il Catania e l'amministratore unico Astorina
La Procura Federale, attraverso il sito ufficiale della FIGC, ha fatto sapere dei deferimenti nei confronti della società Calcio Catania.
Di seguito il comunicato:
> Il Procuratore Federale f.f., a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
Sig. ASTORINA Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CALCIO CATANIA S.p.A.: per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lettera C), paragrafo VI), punto 8) delle N.O.I.F. e del C.U. n. 186/A del 14/04/2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, l’indicatore di liquidità calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale consolidata al 31/12/2019, l’indicatore di indebitamento e l’indicatore di costo del lavoro allargato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
La Società CALCIO CATANIA S.p.A.: - per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.: - per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. ASTORINA Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CALCIO CATANIA S.p.A.; - per la violazione dell’art. 85, lettera C), paragrafo VI), punto 8) delle N.O.I.F. e del C.U. n. 186/A del 14/04/2020: - per rispondere a titolo di responsabilità propria per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, l’indicatore di liquidità calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale consolidata al 31/12/2019, l’indicatore di indebitamento e l’indicatore di costo del lavoro allargato; - con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.18, comma 1, del vigente C.G.S..
> Il Procuratore Federale f.f., a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
Sig. ASTORINA Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CALCIO CATANIA S.p.A.: per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 31, comma 1, del C.G.S. e 80 delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante formale richiesta del 03/06/2020 prot. 2050/2020, informazioni ed evidenza documentale in merito alla situazione societaria e al piano previsionale finanziario sino al termine della corrente stagione sportiva. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
La Società CALCIO CATANIA S.p.A.: - per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. ASTORINA Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CALCIO CATANIA S.p.A.; - per la violazione degli artt. 31, comma 1, del C.G.S. e 80 delle N.O.I.F.: per rispondere a titolo di responsabilità propria per non aver fornito alla Co.Vi.so.C., nonostante formale richiesta del 03/06/2020 prot. 2050/2020, informazioni ed evidenza documentale in merito alla situazione societaria e al piano previsionale finanziario sino al termine della corrente stagione sportiva; - con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.18, comma 1, del vigente C.G.S..
> Il Procuratore Federale f.f., a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
Sig. ASTORINA Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CALCIO CATANIA S.p.A.: per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lettera C), paragrafo VII), punto 2) delle N.O.I.F. e del C.U. n. 186/A del 14/04/2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, l’indicatore di patrimonializzazione calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale consolidata al 31/12/2019. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
La Società CALCIO CATANIA S.p.A.: - per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. ASTORINA Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CALCIO CATANIA S.p.A.; - per la violazione dell’art. 85, lettera C), paragrafo VII), punto 2) delle N.O.I.F. e del C.U. n. 186/A del 14/04/2020: per rispondere a titolo di responsabilità propria per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, l’indicatore di patrimonializzazione calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale consolidata al 31/12/2019 ; - con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.18, comma 1, del vigente C.G.S..
> Il Procuratore Federale f.f., a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:
Sig. ASTORINA Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CALCIO CATANIA S.p.A.: per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lettera C), paragrafo II), punto 2) delle N.O.I.F. e del C.U. n. 186/A del 14/04/2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, la relazione semestrale consolidata al 31/12/2019. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
La Società CALCIO CATANIA S.p.A.: - per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.: - per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. ASTORINA Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CALCIO CATANIA S.p.A.; - per la violazione dell’art. 85, lettera C), paragrafo II), punto 2) delle N.O.I.F. e del C.U. n. 186/A del 14/04/2020: - per rispondere a titolo di responsabilità propria per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, la relazione semestrale consolidata al 31/12/2019 ; - con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.18, comma 1, del vigente C.G.S..
ALTRI ARTICOLI
FORZAPALERMO.IT - LIVE CON FRANCESCO LUPO
GHIRELLI: «IL 27 SETTEMBRE SI RICOMINCIA A GIOCARE»
PRONTO UN PROTOCOLLO PER RIAPRIRE GLI STADI AI TIFOSI
GDS - PALERMO, SCELTO L'ATTACCANTE DA PORTARE IN ROSA