Parma penalizzato in A. Le motivazioni del Tribunale

Parma penalizzato in A. Le motivazioni del Tribunale


 

Ecco le motivazioni del Tribunale Federale relative alle sanzioni inflitte al Parma ed all'attaccante Emanuele Calaiò

 

«Il deferimento è fondato e va accolto nei termini che seguono.

Risulta accertato, in punto di fatto, che Calaiò Emanuele, calciatore tesserato per la Società
Parma Calcio 1913 Srl, prima della gara Spezia - Parma del 18/05/2018, valevole per il
Campionato Professionistico di Serie B 2017/2018, e precisamente in data 14/05/2018,
inviava a Filippo De Col, calciatore tesserato per la Società Spezia Calcio Srl, a mezzo
dell’applicativo di messaggistica WhatsApp, alle ore 12.40 i seguenti messaggi: “Ei pippein
non rompete il cazzein venerdì mi raccomando amico mio ” - “Dillo anche a claudiein” -
“Soprattutto col rapporto che avete con me”, senza ricevere alcuna risposta; e,
successivamente, alle ore 17.25, inoltrava il seguente messaggio: “Comunque pippein stai
tranquillo scherzavo tanto per me è uguale tanto fra un po’ smetto ”, anche questo
rimasto privo di risposta.

 

Come confermato dallo stesso Calaiò in sede di audizione, il “claudiein” cui si fa riferimento
nei messaggi è da individuarsi in Claudio Terzi, altro calciatore tesserato per la Società Spezia
Calcio Srl, e la gara cui si riferiva era quella del Campionato Professionistico di Serie B Spezia
– Parma, che si sarebbe disputata il successivo venerdì 18/05/2018, ultima giornata di
campionato che avrebbe potuto determinare, nella concomitanza di taluni risultati, la
promozione diretta del Parma in Serie A.
I messaggi, tutti pervenuti al destinatario, erano dal medesimo portati a conoscenza della
Società di appartenenza che, a sua volta, informava degli stessi la Procura Federale a mezzo
pec del 14.5.2018, h. 16:20 e successiva integrazione del 15.5.2018, h. 14:32. L’oggetto della
pec era indicato con il termine “comunicazione”.

 

Premette in punto di diritto, questo Tribunale, in linea con quanto già affermato dalla allora
CAF (C.U. n.1/C del 14.7.2006), da un lato, che “la struttura dell’illecito sportivo è analoga a
quella dei reati di attentato o a consumazione anticipata e, pertanto, la sua rilevanza, sul
piano giuridico, prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato”; dall’altro che l’art.
7, CGS in cui è stato trasfuso l’art. 6, CGS, “che definisce l’illecito sportivo non fa cenno alla
idoneità degli atti, in quanto si limita a richiedere che gli atti posti in essere siano diretti ad
alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio
in classifica”, se pure richieda che siano “concretamente idonei a realizzare l’evento cui sono
diretti”, idoneità che la Corte Federale (CU n. 2/CF del 4.8.2006) ha individuato nella
partecipazione di personaggi “con competenze e responsabilità di ruolo adeguati”.
Ed invero, al fine di contrastare comportamenti che costituiscono la negazione dei principi a
base di tutti gli ordinamenti sportivi (CU n. 48/TFN 2015/2016), con l’art. 7 il Legislatore
sportivo non solo ha introdotto una figura di illecito a “consumazione anticipata”, che si
realizza cioè,anche con il compimento del solo tentativo, sì che l’evento di danno (i.e.:
l’alterazione della gara) costituisce solo circostanza aggravante dell’illecito, ma ha individuato
tale tentativo, come detto, nel mero “compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad
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2018/2019 alterare”, così discostandosi dalla nozione penalistica di tentativo, prevedente il compimento
di atti “idonei, diretti in modo non equivoco”.

 

Fatta tale doverosa premessa, è altresì d’uopo ricordare che nel quadro testé delineato, “può
rientrare anche una proposta diretta al conseguimento di una delle finalità specificate nell’art.
6, CGS (ora art. 7), pure se non seguita da accettazione, purché sia stata percepita dal
destinatario e presenti un minimo di concretezza” (CU n. 1/C cit.).
Anche la prova dei fatti contestati, in linea con l’autonomia dell’Ordinamento sportivo rispetto
a quello statale, va valutata esclusivamente in base ai principi dettati dal CGS e

costantemente seguiti dagli organi di giustizia sportiva. A differenza di quanto avviene in
ambito penale, pertanto, ove è in gioco la libertà personale dell’individuo ed in cui “gli elementi
per condannare un soggetto ad una sanzione penale devono avere una consistenza ed una
pregnanza tale da superare ogni possibile prova di resistenza, concetto plasticamente
espresso nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”, per espungere o allontanare
temporaneamente, dalla partecipazione ad attività sportive, anche se svolte in forma
professionale” può anche essere sufficiente “richiedere un livello meno elevato sul piano
probatorio, tenuto anche conto che un’associazione sportiva di natura essenzialmente
privatistica per difendersi da attività ed elementi inquinanti non dispone dei mezzi coercitivi e
di convinzione propri dell’apparato statale” (CGF - S.U., 21.08.2012, in CU n. 37/CGF).
Consegue, ineluttabilmente, che “la prova di un fatto relativo ad un illecito sportivo può anche
essere - e talvolta non può che essere – logica piuttosto che circostanziale e in applicazione
del principio generale, condiviso dalla giurisprudenza del TNAS del CONI, per il quale in materia
di illecito disciplinare sportivo il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistente una
violazione deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità ma inferiore
all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, può ritenersi raggiunta sulla base di indizi gravi,
precisi e concordanti” (CFA del 9.9.2015 in CU n. 21/CFA – 2015/2016).
Per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è dunque sufficiente un grado di prova
superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessario, al contrario, il
superamento del ragionevole dubbio.
Ebbene, alla luce dei principi testé enunciati, questo Tribunale ritiene provato che il Calaiò,
nell’inviare all’ex compagno De Col i messaggi in questione, abbia posto in essere il tentativo
di illecito previsto dall’art. 7, comma 1, CGS, irrilevante essendo che, nello specifico, a tutto
voler concedere, questi possa essersi riferito unicamente alla propria incolumità fisica. E’ di
tutta evidenza, invero, che anche la sollecitazione e/o l’invito ad omettere interventi di gioco
sulla propria persona, ove accolta, possa ritenersi idonea, quanto meno in termini di tentativo,
ad alterare l’andamento e/o lo svolgimento della gara.
A nulla rileva, pertanto, che con il quarto messaggio il calciatore, evidentemente preoccupato
dalla mancata risposta dell’interlocutore, abbia cercato di porre nel nulla i precedenti
messaggi che, in quanto rivolti a soggetto “con competenze e responsabilità di ruolo
adeguati”, erano comunque giunti nella sfera di conoscenza del destinatario e suscitato nel
medesimo, solo per usare un eufemismo, sicura perplessità (Il contenuto del messaggio mi è
parso logicamente riferito alla gara che avremmo dovuto disputare. Per questo sono rimasto
perplesso anche perché non mi era mai successo prima. Ragion per cui, senza esitare, ho
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2018/2019 avvertito il team manager Pinto girandogli il messaggio appena pervenuto. – v. audizione De
Col del 7.6.2018), anche perché risalente al 26.12.2017 l’ultimo messaggio pervenutogli dal
Calaiò e perché era quasi sempre lo stesso De Col a scrivere al Calaiò e non viceversa. (v.
audizione Calaiò).
Anche il quarto messaggio in cui il Calaiò affermava essersi trattato di uno scherzo, cui non
può attribuirsi alcuna valenza “auto-esimente”, dunque, piuttosto che tranquillizzare il De Col,
ne accresceva ulteriormente la perplessità (Io sono rimasto ulteriormente perplesso e per
questo ho girato immediatamente lo stesso al team manager).
Pari sensazioni negative suscitava, la lettura dei messaggi, negli altri soggetti cui erano
portati a conoscenza, di talché Claudio Terzi così riferiva in sede di audizione: “Posso anche
dire che quando De Col mi ha fatto vedere il messaggio era sorpreso in maniera negativa

perché non si aspettava questo tipo di messaggio, e anche perché lo avrebbe costretto a
riferire alla Società. …. Ho pensato che Calaiò fosse impazzito perché stava scrivendo una
cosa che aveva a che fare con la partita che avremmo disputato il venerdì successivo con il
Parma. …… Eravamo compagni di squadra ……….. ma non posso dire di avere un rapporto di
amicizia ….. Non ho letto il secondo messaggio, ma me lo ha riferito De Col. Così ho pensato
che non avendo ricevuto risposta al primo messaggio, Calaiò avesse pensato di dare minore
importanza al precedente messaggio. Io anche in quel caso ho consigliato a De Col di dare
notizia alla Società non solo del primo ma anche di quest’ultimo messaggio “.
Anche l’amministratore delegato dello Spezia, Sig. Micheli Luigi, come riferito dal team
manager Pinto Leonar, presa visione dei messaggi, inclusi quelli intercorsi tra il calciatore
spezzino Alberto Masi ed il calciatore del Parma Fabio Ceravolo, non aveva dubbi in proposito,
tanto da decidere “immediatamente ….. per l’invio dell’esposto alla Procura Federale dandone
comunicazione anche ai calciatori (v. audizione Pinto del 7.6.2018). Tale ultima circostanza è
stata confermata in sede di audizione dallo stesso Micheli: “Soprattutto il messaggio inviato
da Calaiò mi ha destato qualche perplessità, ritenendo potesse riferirsi alla partita da giocare
con il Parma. Il secondo (messaggio di Ceravolo: n.d.s.), pur con un contenuto
apparentemente non rilevante, ma proveniente da un giocatore del Parma, mi ha ugualmente
indotto a trasmetterlo, congiuntamente al primo, alla procura Federale”.
Se apparentemente irrilevante era ritenuto il messaggio del Ceravolo, tanto, non avveniva,
evidentemente, per i messaggi del Calaiò.
Emerge, inoltre, dalle dichiarazioni del De Col e del Terzi, la sporadicità dei contatti con il
Calaiò, quasi del tutto assenti tra il Terzi e quest’ultimo, nonché l’assenza di un rapporto di
tipo cameratesco tale da giustificare toni così asseritamente scherzosi, effettivamente non
intesi in termini scherzosi dall’interlocutore diretto (De Col) e da quello indiretto (Terzi), vice
capitano e capitano dello Spezia ed entrambi difensori, la presunta durezza dei cui interventi –
in gara o nel corso degli allenamenti – non risulta abbia mai procurato danni fisici al Calaiò.
L’invito a contenere l’ardore agonistico, pertanto, non può in alcun modo collegarsi nemmeno
a qualche precedente specifico, con conseguente inverosimiglianza ed illogicità, ancora una
volta, delle versioni alternative fornite dall’incolpato, di cui deve per converso ritenersi
ragionevolmente accertata la responsabilità.
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2018/2019

A tale proposito, del resto, non può non evidenziarsi l’inconferenza del richiamo operato dalla
difesa del Parma Calcio al precedente di cui al CU n. 25/TFN – Sez. Disc.re 2017/2018, in cui
si discuteva della visita di un presidente di Società sul luogo di allenamento della squadra
prossima avversaria, inizialmente ritenuto responsabile di illecito sebbene non uscita dalla
sua sfera volitiva l’intenzione di ordire una combine, comportamento per tale per tale motivo
derubricato dalla CFA - III Sez. (CU n. 095/CFA – 2017/2018), in violazione dell’art. 1, bis del
CGS.
Nel caso che ci occupa, invece, per quanto possa ancora occorrere, la responsabilità del
calciatore non può ritenersi inficiata dall’asserita mancata percezione della illiceità del
comportamento ascrittogli – come sostenuto dal difensore del Parma, Avv. Eduardo Chiacchio
- da parte dei tesserati e dirigenti dello Spezia sentiti dai rappresentanti della Procura con
l’assistenza degli Avv.ti Michele Cozzone (De Col Filippo e Micheli Luigi) e Monica Fiorillo
(Alberto Masi e Pinto Leonar). Ed invero, che i messaggi, il cui tenore letterale è fin troppo
chiaro, non siano stati percepiti in termini negativi non trova riscontro nelle dichiarazioni rese
dagli anzidetti soggetti ai rappresentanti della Procura Federale, e non può trovare alcun

appiglio giuridico né nell’oggetto della pec informativa della Società spezzina, denominato
“comunicazione”, né nel presunto ritardo con cui la Procura Federale avrebbe avviato le
indagini.
Prevede, infatti, l’art. 12, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della
Procura Generale dello Sport, che costituiscono segnalazioni, ai sensi dell’art. 12 ter dello
Statuto del CONI e del comma 4 dell’art. 51 del CGS esclusivamente le comunicazioni
pervenute che presentino i requisiti (a) della verificabilità della provenienza e dell’identità del
segnalante e che (b) provengano da soggetto tesserato o affiliato ai tempi del fatto
segnalato e della segnalazione.
A ben vedere, non è richiesto che il segnalante specifichi che si tratti di denuncia, esposto et
similia. La norma parla unicamente di comunicazione, così come l’art. 7, comma 7 del CGS
prevede, a carico dei soggetti ivi indicati, semplicemente “l’obbligo di informarne senza
indugio la Procura Federale della FIGC” senza la previsione di alcun inutile formalismo. In
disparte la circostanza che la qualificazione giuridica dei fatti eventualmente costituenti
illecito è devoluta unicamente agli organi giudicanti, pertanto, non si vede come, da tale dato
meramente formale (oggetto: comunicazione), possa semplicisticamente dedursi che la
Società non abbia percepito il contenuto sostanziale dei messaggi di che trattasi, mentre
rileva, di contro, che la segnalazione abbia raggiunto lo scopo voluto dalla norma, vale a dire
informare la Procura Federale di un fatto la cui configurazione come violazione è devoluta
esclusivamente agli organi giudicanti.
Anche il rilievo del presunto ritardo con cui sono state avviate le indagini, quale indice della

invitata dalla Procura generale “ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici,
provvedendo all’iscrizione nel registro di cui all’art. 53 del presente Codice”.
Accertata, per le ragioni che precedono, la responsabilità dell’incolpato, sanzione congrua è
quella di cui al dispositivo previa riduzione, ex art. 16, comma 1, del CGS della sanzione edittale
di cui all’art. 7, comma 5, CGS.
Ritiene infatti, il Tribunale, che nella determinazione delle sanzioni da comminare al Calaiò
debba essere valorizzata la mancanza di precedenti specifici in capo al medesimo, calciatore
professionista da anni, in alcun modo toccato dalle vicende di illeciti che recentemente hanno
riguardato anche le Società in cui ha precedentemente militato.
Della condotta ascritta al proprio tesserato risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ex
artt. artt. 7, comma 2, e 4, comma 2, del CGS la Società Parma Calcio 1913 Srl.
A tale proposito, ribadita “la rilevanza, non solo dogmatica, per l’ordinamento Federale, della
categoria della responsabilità oggettiva delle Società” (CGF S.U., CU n. 187/CGF - 2013/2014)
- e, ciò non di meno, considerata la necessità di calibrare le conseguenze della stessa, in
materia di illecito sportivo come previste dall’art. 18, comma 1, lett. g – h - i – l - m) del CGS,
questo Tribunale ritiene che la penalizzazione riferita alla classifica del campionato di Serie B
appena conclusosi, oltre che estremamente afflittiva per la Società Parma Calcio, si porrebbe
anche in aperto contrasto con lo stesso principio di afflittività previsto dall’art. 18, comma 1,
lett. g) del CGS. Quanto al primo profilo, mette conto evidenziare che si è in presenza, nella
specie, di un tentativo di illecito decisamente respinto dai destinatari dei messaggi e la cui
conoscenza da parte della Società Parma Calcio non è stata in alcun modo nemmeno
ipotizzata; l’odierna decisione, pertanto, viene assunta allo stato degli atti, in quanto non
sentiti i dirigenti della Società e non approfondita l’indagine con riferimento al suo tesserato
Ceravolo Fabio (autore dei messaggi indirizzati al calciatore spezzino Alberto Masi) il quale, se
pure pronto a mettere a disposizione della Procura Federale il proprio telefono cellulare, non
ha potuto dare corso a tale disponibilità per lo smarrimento del terminale, come da denuncia

presentata all’autorità giudiziaria nel medesimo giorno dell’audizione. Rileva, dunque, che il
tentativo di illecito è stato respinto dai destinatari e che, per quanto è dato sapere, salvo
ulteriori elementi che dovessero emergere da eventuali successive indagini, la Società ha
conseguito sul campo la posizione finale in classifica che le ha consentito la promozione
diretta in Serie A. Quanto al secondo profilo, alfine, mette conto evidenziare che, a mente
dell’art. 18, comma 1, lett. g) del CGS, la penalizzazione va operata con riferimento alla stagione
sportiva in corso e, solo ove si appalesi inefficace, può essere fatta scontare, in tutto o in
parte, nella stagione sportiva successiva, di talché, dovendosi individuare la stagione sportiva
in corso in quella 1° luglio 2018/30 giugno 2019, la infliggenda penalizzazione sul punteggio
non potrà che scontarsi in tale stagione sportiva.
Sanzione congrua, pertanto, in parziale accoglimento della richiesta subordinata formulata
dalla Procura Federale, è quella di cui al dispositivo».