Parma a processo, le possibili sanzioni: cosa dice l'articolo 18

Parma a processo, le possibili sanzioni: cosa dice l'articolo 18

 

Si va a processo: il Procuratore Federale ha deferito Emanuele Calaiò per violazione dell'articolo 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC: il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.

 

Deferito anche il Parma Calcio 1913, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 7, comma 2, e 4, comma 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato.

 

Al comma 4 dell'articolo 7 del CGS si legge: Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1.

 

Si tratta di sanzioni piuttosto gravi: da uno o più punti di penalizzazione in classifica, fino all'esclusione dal campionato di competenza.

Recita l'articolo 18 (Sanzioni a carico delle società), comma 1: Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi.

Le sanzioni che riguardano il Parma sono indicate alle lettere g), h), i), l), m):

 

 

g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;

h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore;

i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;

l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;

m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;

 

Se verrà accertata la responsabilità oggettiva del Parma, dunque, la società ducale rischia una della sanzioni elencate, che comunque saranno "commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi" come recita l'art.18, comma 1, e dovrebbero avere effetto sul campionato "di competenza", dunque quello conclusosi il 18 maggio con la vittoria sullo Spezia e la festa promozione. 

Il processo avrà inizio il 17 luglio.