Serie D, Girone I: omologato il risultato di San Tommaso-Marsala

Serie D, Girone I: omologato il risultato di San Tommaso-Marsala

 

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della quattordicesima giornata del campionato di Serie D.

 

Nel dettaglio, le squalifiche che vedono protagonisti giocatori di squadre del Girone I di Serie D:

 

 

Squalifica per tre gare effettive a

FISSORE MATTEO (FC MESSINA)

Per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano dall'azione di gioco, colpito con una violenta manata al volto un calciatore avversario.

 Squalifica per una gara effettiva a

 

FERCHICHI HOUSEM (MARSALA CALCIO A R.L.)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

 

 

Il giudice sportivo ha inoltre omologato il risultato di San Tommaso – Marsala, recupero della 10a giornata di campionato. La partita ha visto il risultato di 2 – 1 per i padroni di casa, ma i siciliani avevano fatto reclamo.

 

Soggetto del ricorso, il giocatore del San Tommaso Marco Colarusso, che secondo il Marsala non poteva giocare in quanto squalificato. Il comunicato del Giudice Sportivo, tuttavia, ancora non era stato reso noto, quindi la squalifica non era in atto.

 

Questa la nota del Giudice Sportivo:

 

Il Giudice Sportivo,

 

– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. MARSALA CALCIO, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore MARCO COLARUSSO, schierato con il n.6 dall’A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO, nonostante al medesimo fosse stata squalificato per somma di ammonizione nel corso della gara San Tommaso Calcio –Roccella disputata in data 17 novembre 2019

 

– lette le memorie difensive presentate dall’A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO con cui si richiede il rigetto del reclamo avversario e la convalida del risultato della gara in epigrafe;-rilevato che secondo la tesi proposta dalla reclamante, la posizione irregolare discenderebbe dal combinato disposto degli artt. 21 comma 1 e137 comma 2 del CGS, in forza del quale il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza bisogno della declaratoria del Giudice Sportivo;

 

– rilevato che tale combinato disposto trova esclusiva applicazione con riferimento alla “Disciplina sportiva in ambito regionale della Lnd e del settore per l’attività giovanile e scolastica”, di cui al Titolo VII del CGS, mentre per la disciplina in ambito nazionale vige la regola individuata dal solo art. 21 comma 1, CGS secondo cui “Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione”.

 

– rilevato altresì che il richiamo all’art. 137 comma 2 CGS operato dal sodalizio reclamante a fondamento del proprio ricorso è manifestamente inconferente rispetto alla fattispecie in oggetto.

 

Delibera:

 

1) di rigettare il reclamo;

 

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO –S.S.D. MARSALA CALCIO 2 —1;

 

3) di addebitare il contributo di reclamo sul conto della S.S.D. MARSALA CALCIO.