Avv. D'Onofrio: «Sms Calaiò inopportuno, ma non è illecito»

Avv. D'Onofrio: «Sms Calaiò inopportuno, ma non è illecito»

Il Parma è stato deferito, insieme all'attaccante Emanuele Calaiò, per responsabilità oggettiva in tentato illecito sportivo dopo la scoperta di alcuni sms sospetti scambiati fra il giocatore e alcuni tesserati dello Spezia prima dell'ultimo match del campionato di serie B, in cui i ducali hanno conquistato la promozione nella massima serie. In attesa di capire la decisione del TFN, prevista entro una decina di giorni, giornalisti ed esperti del settore stanno provando a far luce sui possibili scenari che si potrebbero aprire dopo la sentenza; in merito al caso Parma si è espresso anche, in un'intervista per TuttoMercatoWeb, l'avvocato Paco D'Onofrio, esperto di diritto sportivo e Professore di diritto dello sport presso l'Università di Bologna:

 

«Parto da un presupposto, per essere chiari: adesso abbiamo un messaggio, che è quello diffuso ieri sera da Sportitalia. Io non posso ovviamente dire che sia autentico, è doveroso esercitare prudenza, ma partiamo da quello che conosciamo. Un messaggio, appunto, e non gli altri: è difficile dire se il Parma possa essere condannato o meno, se non si conoscono tutti i messaggi». 

 

LO SCENARIO
«Secondo me va fatta una distinzione tra la norma e le sue applicazioni, e il caso specifico. L’articolo 7 del Codice di Giustizia Sportiva è chiaro: in caso di illecito, anche solo tentato,  - continua l'avvocato - scatta la responsabilità oggettiva della società. La giurisprudenza sportiva è sempre stata molto coerente su questo punto: è condannato anche il solo tentativo, ma questo deve avere tutti gli elementi costitutivi dell’illecito. E in questa situazione c’è un dato positivo per il sistema che mi pare venga sottolineato molto poco».

 

LATO POSITIVO

«I calciatori dello Spezia hanno denunciato quanto accaduto, credo sia una testimonianza di una crescita importante a livello di cultura sportiva. Questi calciatori nel dubbio si sono rivolti alla Procura Federale: è un messaggio che deve passare per tutti. Andare in Procura non vuol dire accusare o condannare colleghi, vuol dire chiedere un accertamento. Spesso in passato l’omessa denuncia è stato motivo di condanna, morale quando non giuridica, e la trasparenza di questi tesserati mi pare un dato molto importante. Da appassionato di sport, poi, l’auspicio è che non ci sia illecito, ma intanto penso sia doveroso sottolineare questo comportamento».

 

LE NORME
«Come dicevamo, l’illecito anche solo tentato deve avere tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, scusi il gioco di parole. Il caso scuola è Napoli-Giannello, in cui furono coinvolti anche Grava e Cannavaro, per poi essere scagionati. Lì la giurisprudenza federale ha fissato un precedente, fondamentale per il diritto sportivo: perché ci sia illecito occorre che vi siano tutti gli elementi dell’eventuale accordo, a prescindere dal fatto che questo poi venga realizzato o meno». 

 

ARTICOLO 7 VS ARTICOLO 1
«Se un giocatore fa semplicemente una proposta, generica e astratta, a un collega, a mio avviso questo non configura una violazione dell’articolo 7, ma al massimo dell’articolo 1, cioè quello concernente i generali doveri di lealtà, probità e correttezza. E la differenza è fondamentale. Nel caso di applicazione dell’articolo 1, la responsabilità non è oggettiva ma personale. E quindi, per i dati che abbiamo in questo momento, la società non sarebbe coinvolta, si parlerebbe al massimo di un comportamento scorretto ma non illecito dei suoi tesserati. Ripeto: io non conosco tutti i messaggi che sono stati inviati, ma se non ci sono tutti gli elementi costitutivi del presunto illecito, non si può parlare di tentato illecito, ma solo di violazione dell’articolo 1».

 

TFN
«Il TFN ha piena facoltà di rubricare l’originaria contestazione in una differente. Se ritiene che il comportamento non configuri alcun tipo di irregolarità può assolvere i soggetti interessati, se ritiene che l’irregolarità ci sia ma sia meno grave rispetto alle accuse della Procura può condannare in base a un articolo diverso da quello indicato».

 

I MESSAGGI DI CERAVOLO E CALAIÒ

«A costo di essere ripetitivo, faccio la solita premessa: al momento possiamo analizzare l’unico messaggio che è stato reso pubblico, peraltro non dai diretti interessati. Bisogna essere prudenti. Detto questo, quel messaggio a mio avviso non è un illecito, non costituirebbe una violazione dell’articolo 7. Anche il tipo di fraseologia usata indica un atteggiamento goliardico, non c’è alcuna effettiva richiesta che abbia gli elementi dell’illecito. Stando solo a quel messaggio, a mio avviso non ci sono gli estremi per parlare di illecito sportivo. Al massimo possiamo parlare di un comportamento inopportuno di un avversario che non deve scrivere a un amico che in quel momento è però un competitore. E in tal caso eventualmente si potrebbe discutere sulla violazione dell’articolo 1, detto che stiamo parlando di un ambiente nel quale certi atteggiamenti goliardici o provocatori possono capitare. Accade anche nelle aule di giustizia tra gli avvocati: magari si conoscono, e uno chiede scherzosamente all’altro di non accanirsi. Non gli sta certo chiedendo un comportamento fraudolento. Credo che il TFN, rispetto alla richiesta della Procura Federale, debba valutare tutti gli elementi: non solo il senso delle parole, ma anche il loro contesto».

 

QUALE SENTENZA

«Io guardo ai precedenti della giurisprudenza sportiva, relativi a condanne per tentato illecito sportivo: erano vicende molto più significative. Non posso escludere nulla, ma vedremo che tipo di orientamento prevarrà, se si continuerà sul solco già tracciato negli anni o cambierà. Rifaccio sempre la stessa considerazione: non conosco la vicenda dall’interno, non possiamo escludere che altri messaggi siano più compromettenti, potrebbero essere più o meno rilevanti di quelli. Ma allo stato, per quello che emerge, a mio avviso ci potrebbe essere una condanna ai sensi dell’articolo 1 e quindi una squalifica o un’ammenda per i calciatori».

 

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
«La responsabilità oggettiva è giuridicamente un meccanismo automatico, purtroppo per le società, nel senso che se l’illecito viene commesso da un tesserato è quasi inutile difendersi. Detto questo c’è tutto un movimento interno alla FIGC che chiede non di abolirla ma almeno di mitigarla, magari inserendo per le società la possibilità di fornire una qualche prova liberatoria, di provare a dimostrare di aver fatto quanto possibile per prevenire certi episodi. Al momento però il codice è chiarissimo: la responsabilità oggettiva, quando è prevista, è un meccanismo automatico».

 

PENALIZZAZIONE
«La stagione termina il 30 giugno: la sentenza arriverebbe entro la fine della stagione di riferimento e i soggetti andrebbero sanzionati per la stagione in corso». 

 

PALERMO IN A / PLAY-OFF
«È molto difficile fare previsioni. Nel malaugurato caso di una condanna per il Parma a un’eventuale mancata promozione, bisognerebbe capire se il TFN volesse indicare le modalità per completare l’organico della Serie A, o se le volesse lasciare questo compito alla FIGC. In teoria, è possibile che venga ammesso il Palermo, anche per slittamento, ma è una situazione molto complicata. La mia impressione è che non ci sarà una condanna del Parma per illecito, non credo ci siano gli estremi. Se invece dovesse arrivare, sempre per quanto visto finora, saremmo di fronte a una giurisprudenza federale che modifica i precedenti criteri e sarà una sentenza storica per il futuro, di cui dovremo tenere conto».